(massima n. 1)
In materia di correzione di errori materiali nei decreti ingiuntivi, l'inammissibilitą dell'appello contro la decisione di correzione deriva dalla necessitą di impugnare tali provvedimenti con un ricorso immediato in cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 288, ultimo comma, c.p.c. L'inammissibilitą non si basa sul fatto che l'unico strumento di impugnazione sia l'opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), riservata al solo destinatario del decreto, ma sulla specifica procedura d'impugnazione adottata.