(massima n. 1)
La sospensione dell'efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., č opponibile anche al cessionario del credito, pur se non costituito. La cessione del credito deve considerarsi come una vicenda successoria in corso di causa, con effetti sul cessionario che del titolo voglia avvalersi.