Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2998 del 6 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dell'efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., č opponibile anche al cessionario del credito, pur se non costituito. La cessione del credito deve considerarsi come una vicenda successoria in corso di causa, con effetti sul cessionario che del titolo voglia avvalersi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.