(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta può proporre una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche se l'opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale, purché tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.