(massima n. 1)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore che agisce per il pagamento di una somma deve fornire la prova non solo del rapporto sottostante, ma anche del quantum dovuto, senza possibilitą di fare affidamento esclusivamente su documenti unilaterali quali fatture o registri delle merci in lavorazione per conto terzi, che non costituiscono prova sufficiente ai fini probatori.