(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione specifica da parte dell'opponente in merito all'esecuzione della prestazione allegata dalla parte opposta porta alla relevatio ad onere probandi di tale fatto, considerandolo come incontroverso. L'opponente deve negare chiaramente l'esecuzione delle prestazioni per contestarne la validitą e sostenere l'inesistenza del credito.