(massima n. 1)
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire la prova della fonte legale e negoziale del credito, rappresentata dalla posizione a debito del convenuto. Se quest'ultimo non solleva contestazioni sostanziali circa l'importo del debitò né il contratto o le sue clausole, il principio di non contestazione esonera il creditore dal fornire ulteriori prove.