(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può provvedere direttamente alla sua citazione in giudizio, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, la relativa autorizzazione. La mancanza di tale autorizzazione determina la nullità della chiamata in causa, che non può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del terzo.