Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12490 del 11 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore contesti l'importo addebitato nella documentazione bancaria e richieda l'accertamento negativo del credito o la ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava sulla banca creditrice, che č tenuta a produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e gli estratti conto integrali a partire dalla data di apertura del conto corrente. In caso di mancata produzione degli estratti conto iniziali, il saldo deve essere ricostruito applicando il criterio del cosiddetto 'saldo zero'.

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