Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12492 del 11 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione esplicita della documentazione prodotta dalla banca a sostegno del credito vantato non è sufficiente di per sé a considerare il credito comprovato. È necessario che il fatto venga esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. La richiesta del correntista di rideterminare il saldo sulla base delle sollevate nullità contrattuali costituisce una contestazione idonea a escludere che il credito azionato sia pacifico.

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