(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata contestazione esplicita della documentazione prodotta dalla banca a sostegno del credito vantato non è sufficiente di per sé a considerare il credito comprovato. È necessario che il fatto venga esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. La richiesta del correntista di rideterminare il saldo sulla base delle sollevate nullità contrattuali costituisce una contestazione idonea a escludere che il credito azionato sia pacifico.