(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di esecutorietā del provvedimento ai sensi dell'art. 647 c.p.c. č sindacabile esclusivamente nel corso del giudizio di opposizione ai sensi degli artt. 645 o 650 c.p.c. ovvero nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo. Pertanto, la Corte di appello, accogliendo l'appello e revocando il decreto ingiuntivo, non violando il giudicato formatosi con la spedizione in forma esecutiva del decreto ingiuntivo, ha operato correttamente nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato.