Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15230 del 7 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione concernente l'inammissibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice - ai fini della decisione della controversia - è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 276, comma 2, c.p.c. e, dunque, a valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia.

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