Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20510 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile. Quando viene proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullitą della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la quale implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di un altro Tribunale, il giudice deve separare le cause, trattenendo presso di sé la causa relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo, e rimettendo solo la domanda riconvenzionale al diverso Tribunale specializzato.

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