(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente la competenza (per materia o valore) del giudice adito in via d'ingiunzione, non ne esclude la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, poiché spetta al giudice dell'opposizione una sommaria cognizione dei fatti allegati a base della domanda riconvenzionale all'esito della quale, ove ritenga la loro manifesta infondatezza, dovrà confermare provvisoriamente il decreto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al giudice superiore competente, rientrando cosi nella disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della riconvenzionale); ove, invece, la cognizione sommaria non attinga a un esito di infondatezza manifesta, il giudice dell'opposizione dovrà far precedere la separazione della riconvenzionale da un accertamento, con valenza limitata alla decisione sull'opposizione, dell'effetto modificativo o estintivo dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, che comunque appartengono alla causa come mezzo di eccezione. (Principio affermato in una fattispecie in cui il petitum della domanda azionata dal committente in via riconvenzionale - risarcimento del danno per vizi dell'opera - era di importo superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appaltatore davanti al giudice di pace).