(massima n. 1)
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il giudice abbia erroneamente posto l'onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in capo alla parte opponente, ponendosi cosģ in contraddizione con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19596 del 2020, il successivo rilievo del mancato esperimento della stessa si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione del difetto di mediazione, con riguardo non solo alla parte espressamente (ed erroneamente) onerata, ma anche a quella (non tempestivamente sollecitata) che quell'onere avrebbe dovuto assolvere, con la conseguenza della sanatoria del difetto di procedibilitą del giudizio.