(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione del debitore non esonera la parte opposta dall'onere di provare l'esistenza del credito fatto valere in via monitoria, ma consente al debitore opponente di opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore originario, senza trasformare tale opposizione in una domanda riconvenzionale, purché le eccezioni siano strettamente legate alla questione sostanziale del credito contestato.