(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, il giudice è tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria originariamente azionata con il ricorso monitorio, e non deve limitarsi a verificare la legittimità del decreto; non è quindi necessaria una nuova, specifica domanda del creditore opposto, essendo sufficiente che egli resista all'opposizione chiedendo la conferma del decreto, sicché la successiva condanna al pagamento non integra vizio di ultrapetizione.