Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11447 del 28 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. non integra un mezzo di impugnazione, ma costituisce l'ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore, quale fase ulteriore – ancorché eventuale – del procedimento monitorio; ne consegue che la fissazione, da parte del giudice del monitorio, di un termine per proporre opposizione superiore a quello legale, quand'anche immotivata, non determina nullità del decreto ingiuntivo, poiché il termine è posto a tutela del diritto di difesa del debitore e l'estensione di esso non arreca pregiudizio alla parte protetta, né impone al debitore di osservare il minor termine di legge, mentre integra causa di nullità soltanto l'eventuale fissazione immotivata di un termine inferiore.

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