(massima n. 1)
Se nell'opposizione esecutiva sono cumulate, per ragioni di connessione, due o pił controversie (nella specie, un'opposizione agli atti esecutivi ed una domanda volta all'accertamento del credito), la decisione del giudice di merito, se non scioglie detta connessione, č soggetta alle regole dell'impugnazione nelle procedure esecutive, non potendosi ipotizzare regimi distinti per un'impugnazione idonea a incidere su entrambe le domande.