(massima n. 1)
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che sia un vizio di notificazione del precetto, decorre dalla data di conoscenza del primo atto di esecuzione. Tale termine di venti giorni non può essere calcolato a partire dalla data dell'atto, bensì dal momento in cui l'opponente ha effettivamente avuto conoscenza, anche di fatto, dell'atto stesso.