(massima n. 1)
In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso.