(massima n. 1)
La dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. è applicabile solo in caso di notifica inesistente del decreto stesso. Una notifica nulla, pur manifestando la volontà del creditore di avvalersi del decreto, non fa presumere l'abbandono del titolo e quindi non può comportarne l'inefficacia.