(massima n. 1)
Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilitā del provvedimento ottenuto dalla parte che si č legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.