Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25709 del 19 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il termine iniziale del processo, ai fini del computo della durata ragionevole, va individuato nella data di notifica del ricorso e del decreto, non avendo la disposizione di carattere sostanziale di cui all'art. 2, comma 2bis, della l. 89 del 2001, portata derogatoria rispetto alla disciplina speciale dettata dall'art. 643, comma 3, c.p.c. per la determinazione della pendenza della lite nel procedimento monitorio.

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