(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, ai sensi degli artt. 307 e 310 c.p.c., rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, con esclusione delle sole pronunce sulla competenza e delle sentenze di merito; ne consegue che la comparsa di costituzione del creditore opposto, con cui questi chieda il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna al pagamento del medesimo credito giā azionato in via monitoria, non integra una domanda diversa ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c. ed č, pertanto, inidonea a produrre un autonomo effetto interruttivo della prescrizione, restando l'efficacia interruttiva limitata alla notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo ex art. 643, comma 3, c.p.c.