(massima n. 1)
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, č con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c.