(massima n. 1)
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 - nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - sia stato introdotto con citazione anzichč con ricorso, č con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1. (Nel caso in esame, per la S.C., l'ordinanza impugnata ha giustamente ritenuto ammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione dopo avere verificato il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo con riferimento alla notifica della citazione in opposizione).