(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di dimostrare la tempestiva e valida notifica dell'atto di citazione ricade sull'opponente. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla prima notifica, tentata entro il termine previsto, comporta l'inammissibilitą dell'opposizione qualora la successiva notifica sia stata effettuata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.