(massima n. 1)
In caso di nullitą della notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorre dalla successiva notifica eseguita in rinnovazione della precedente nulla. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto).