Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6882 del 23 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti di lavoro, qualora il provvedimento monitorio sia stato emesso dal Tribunale ordinario e non dalla Sezione lavoro, il rito prescelto dal giudice dell'ingiunzione, in applicazione dei principi di apparenza e di ultrattivitą del rito, assume funzione enunciativa della natura della controversia e legittima l'ingiunto ad attenersi alle regole del giudizio ordinario per la proposizione dell'opposizione, anche ai fini del computo del termine ex artt. 641 e 645 c.p.c., restando irrilevante l'erronea individuazione, da parte del giudice, del rito effettivamente applicabile ex art. 409 c.p.c.

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