Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12660 del 5 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di competenza per decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - individuato nel giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato č iscritto al momento della proposizione del ricorso monitorio - si applica anche quando il credito riguardi l'attivitā defensionale svolta dal legale in un procedimento di arbitrato rituale, atteso che tale attivitā rientra nel rapporto di patrocinio cui la norma ricollega l'agevolazione di foro.

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