Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23766 del 23 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'estinzione ex art. 631 cod. proc. civ. può conseguire per inattività solo ad esito di due immediatamente successive udienze nel corso delle quali alcun creditore sia comparso. La mancata partecipazione ad una sola udienza non è sufficiente a determinare l'estinzione della procedura.

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