(massima n. 1)
L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.