Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17661 del 30 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.

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