(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, non può essere impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare tramite tale opposizione, poiché avverso di essa è previsto lo specifico mezzo di tutela del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., avvalendosi della compatibilità della disciplina per la sospensione nel corso dell'opposizione di merito di cui all'art. 624, c.p.c.