(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 103 L. Fall. e dell'art. 621 c.p.c., la rivendicazione di beni mobili determinati rinvenuti nell'azienda del debitore fallito deve essere provata con documentazione avente data certa anteriore al fallimento. Non č ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni semplici, rendendo necessario un atto scritto che dimostri la proprietā e l'affidamento del bene a titolo diverso dalla proprietā.