Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17483 del 29 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 103 L. Fall. e dell'art. 621 c.p.c., la rivendicazione di beni mobili determinati rinvenuti nell'azienda del debitore fallito deve essere provata con documentazione avente data certa anteriore al fallimento. Non č ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni semplici, rendendo necessario un atto scritto che dimostri la proprietā e l'affidamento del bene a titolo diverso dalla proprietā.

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