(massima n. 1)
In sede di esecuzione forzata, è preclusa la possibilità di ottenere una quantificazione diversa della somma erogata dall'INAIL rispetto a quella indicata nel titolo esecutivo di formazione giudiziale, in quanto ciò comporterebbe una modifica delle statuizioni contenute nel titolo stesso (art. 618-bis c.p.c.).