Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21673 del 28 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di esecuzione forzata, è preclusa la possibilità di ottenere una quantificazione diversa della somma erogata dall'INAIL rispetto a quella indicata nel titolo esecutivo di formazione giudiziale, in quanto ciò comporterebbe una modifica delle statuizioni contenute nel titolo stesso (art. 618-bis c.p.c.).

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