(massima n. 1)
L'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione precedente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura. Tale principio č estensibile anche al ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense, per il quale la procura speciale č un requisito indispensabile.