Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 33571 del 22 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella formulazione precedente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura. Tale principio č estensibile anche al ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense, per il quale la procura speciale č un requisito indispensabile.

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