(massima n. 1)
La procura alle liti deve essere conferita specificamente per il procedimento cui si riferisce. L'utilizzazione di una scansione di un unico originale cartaceo giā impiegato in un diverso e precedente giudizio rende la procura inesistente e priva di effetti giuridici nel nuovo procedimento. Tale inesistenza non č sanabile ex art. 182 c.p.c.