Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18525 del 7 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza in giudizio, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria alla sanatoria del vizio. In tal caso, il termine per sanare il difetto di rappresentanza non può essere assegnato dal giudice senza una espressa e motivata richiesta, poiché il meccanismo previsto dall'art. 182 c.p.c. opera solo per il rilievo officioso.

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