Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9580 del 12 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di difetto di rappresentanza processuale volontaria, il giudice deve sempre assegnare un termine per la sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., senza limitazioni derivanti da decadenze processuali. Tuttavia, se il rilievo del vizio č operato su eccezione di parte e non d'ufficio, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatura del vizio, senza necessitā di termini perentori, pena l'insanabilitā del vizio stesso.

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