(massima n. 1)
Nel processo civile, in forza dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, non č consentito sanare l'inesistenza della procura alle liti mediante il rilascio della procura in un momento successivo alla costituzione in giudizio. La mancanza di una procura alle liti da parte del rappresentante processuale rende l'atto introduttivo del giudizio radicalmente nullo e insuscettibile di produrre effetti giuridici, determinando l'inammissibilitą del ricorso.