Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25087 del 18 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La produzione di documenti atti a dimostrare la legittimazione processuale non soggiace al divieto di produzione di nuovi documenti in appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., ma č soggetta a decadenza solo se non effettuata entro il termine assegnato dal giudice ex art. 182, comma 2, c.p.c.

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