(massima n. 1)
La produzione di documenti atti a dimostrare la legittimazione processuale non soggiace al divieto di produzione di nuovi documenti in appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., ma č soggetta a decadenza solo se non effettuata entro il termine assegnato dal giudice ex art. 182, comma 2, c.p.c.