(massima n. 1)
In tema di difetto di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza o di un vizio della procura ad litem, č onere della controparte interessata produrre immediatamente la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso del giudice.