Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19927 del 19 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una società sia rappresentata in giudizio da institori, è necessario che, se previsto, la firma per conferire la procura venga apposta congiuntamente da due soggetti abilitati, pena il difetto di rappresentanza processuale che può essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., mediante assegnazione di un termine per la regolarizzazione.

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