(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore per un precedente giudizio è inammissibile, a causa del difetto della prescritta procura speciale. Non è possibile sanare tale atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché la norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione.