Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3832 del 12 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore per un precedente giudizio è inammissibile, a causa del difetto della prescritta procura speciale. Non è possibile sanare tale atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché la norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione.

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