(massima n. 1)
Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattivitą delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.