Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8558 del 1 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando, in un procedimento per equa riparazione, le parti non compaiono alla seconda udienza fissata, il giudice deve applicare l'art. 181 cod. proc. civ., che prevede l'immediata dichiarazione di estinzione del processo per mancata comparizione delle parti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.