(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celeritą, semplificazione e officiositą dell'impulso.