(massima n. 1)
In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, il giudice deve decidere nel merito in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, non essendo applicabile l'art. 181 comma 1 c.p.c., e restando esclusa la possibilitą di una pronuncia di improcedibilitą per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione.