(massima n. 1)
Le ordinanze del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 177, comma 1, c.p.c., non possono mai pregiudicare la decisione della causa e le parti possono riproporre le questioni affrontate dall'istruttore al collegio, salvo che la legge non attribuisca al giudice istruttore il potere di decidere con ordinanza non revocabile.