(massima n. 1)
In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo č automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione - per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilitā ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non giā conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., č portata a conoscenza - mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati - del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli).